Ritenendo di far cosa gradita a tutti gli appassionati, cerchiamo, con questa pagina, di fare il punto della situazione su quelle che sono le norme che regolano le foto in ambito ferroviario.
Tutti i documenti citati sono riportati in forma completa negli archivi al termine di questa pagina.
Il
Regio Decreto 11 luglio 1941, n. 1161, emanato in piena era fascista e in tempo di guerra, è a tutt'oggi quello che continua a regolare, con gli anacronismi del caso, questo settore.
All'art. 1, lo stesso recita: "E' VIETATA, [...] LA DIVULGAZIONE, ALL'INTERNO E ALL'ESTERO DELLE NOTIZIE INDICATE NELL'ALLEGATO AL PRESENTE DECRETO."
Quali siano i divieti, per quanto ci riguarda, lo possiamo apprendere dal punto 5 del citato allegato: "MEZZI ED ORGANIZZAZIONE DEI TRASPORTI. IMPIANTI FERROVIARI MILITARI O DI INTERESSE MILITARE; ORGANIZZAZIONI FERROVIARIE NELLE ZONE PROSSIME ALLA FRONTIERA O ALLA COSTA; LINEE FERROVIARIE DI GRANDE TRAFFICO (STATO DI EFFICIENZA, PARTICOLARI COSTRUTTIVI, OPERE D'ARTE, IMPIANTI DI STAZIONE E DI BLOCCO, PIANI CARICATORI, MEZZI DI ESERCIZIO, FREQUENZE MASSIME DEI TRENI), CENTRI E NODI FERROVIARI, RACCORDI CON STABILIMENTI DI PRODUZIONE, CON DEPOSITI O MAGAZZINI MILITARI O D'INTERESSE MILITARE; FONTI DI ENERGIA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE FERROVIE (SCORTE CONBUSTIBILI SOLIDI E LIQUIDI, CENTRALI ELETTRICHE, SOTTOSTAZIONI DI TRASFORMAZIONE, CONDUTTURE D'ALIMENTAZIONE), NUOVE COSTRUZIONI, MIGLIORAMENTI, AMPLIAMENTI MODIFICAZIONI A LINEE FERROVIARIE; LORO ATTREZZATURA E PRODUZIONE; [...] DEPOSITI DI MATERIALI VARI FERROVIARI. [...]"
Il divieto perentorio sopra esposto può essere rispettato seguendo la procedura dell'art. 4, 1° comma: "IL DIVIETO DI DIVULGAZIONE, PREVISTO PER LE NOTIZIE INDICATE NELL'ALLEGATO E PER QUELLE COMPLETATE DALL'ART. 2, E' CONSIDERATO INESISTENTE, AGLI EFFETTI DELLA LEGGE PENALE, QUANDO DALL'AUTORITA' MILITARE O DALLA COMMISSIONE SUPREMA DI DIFESA O DELL'AUTORITA' STATALE PREPOSTA ALLA VIGILANZA DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE BELLICA, PER LA PARTE DI RISPETTIVA COMPETENZA, SIA STATA CONCESSA, IN DEROGA AD ESSO PARTICOLARE AUTORIZZAZIONE A PROCURARSI O A FAR CONOSCERE A DETERMINATE PERSONE, O A DIVULGARE SOTTO SPECIALI CONDIZIONI, PER UNO SCOPO DETERMINATO, LE NOTIZIE MEDESIME.", e 3° comma: "LE AUTORIZZAZIONI HANNO VALORE ESCLUSIVAMENTE PER LE NOTIZIE PER LE QUALI SONO CONCESSE, E SOLTANTO PER IL CONCESSIONARIO, IL QUALE DEVE VALERSENE PER LO SCOPO DICHIARATO ED OSSERVARE LE CONDIZIONI IMPOSTE. I TERZI CHE VENGONO A CONOSCENZA DELLE NOTIZIE MEDESIME IN BASE ALLA SUDDETTA AUTORIZZAZIONE NON POSSONO IN QUALSIASI MODO DIVULGARE O PORTARE A CONOSCENZA DI ALTRI."
La domanda per la concessione dell'autorizzazione va presentata (comma 4° art. 4): "...ALLA COMMISSIONE SUPREMA DI DIFESA (SEGRETARIA GENERALE) LA QUALE, SE IL PROVVEDIMENTO NON E' DI SUA COMPETENZA, TRASMETTE LA DOMANDA ALL'AUTORITA' COMPETENTE.".
Questa procedura è spiegata in una
circolare del 15 giugno 1990 emessa dalle F.S., nella quale di richiama il R.D. sopra esposto: "1.1.1 ferme restando le limitazioni di cui al R.D. 1161/1941 e quanto, in particolare, disposto dal Ministero della Difesa, l'effettuazione di riprese in ambito FS è subordinata ad una specifica autorizzazione del Direttore Generale delle Relazioni Esterne.".
Ma, particolare molto importante, di seguito stabilisce che: " 1.1.2 Non sono soggette alla suddetta preventiva autorizzazione le riprese che siano effettuate in ambito FS normalmente accessibile al pubblico, nel rispetto di tutte le seguenti prescrizioni: a) con apparecchiature utilizzate a mano; b) senza creare intralcio all'esercizio ferroviario; c) senza impegnare personale, mezzi e materiali dell'Ente."
La richiesta fa fatta presso: "1.2.1 Il Direttore Compartimentale: per riprese nella giurisdizione di un unico Compartimento e che riguardano servizi cinetelevisivi su emittenti locali, documentari, attività amatoriali.
Nel caso di Impianti che pur rientrando territorialmente nell'ambito del Compartimento non dipendono da detta Sede, prima di concordare l'autorizzazione il Direttore Compartimentale dovrà interpellare la Sede Centrale da cui dipendono gli Impianti in parola."
Le stesso vale: "3.0.1 La richiesta di visite agli impianti e alle Sedi ferroviarie a scopo di studio o di informazione pubblicistica va rivolta alle Autorità di cui al punto 1.2.0."
In particolare "3.0.3 Sono, in linea di massima, consentite - senza espletamento di alcuna formalità - eventuali riprese fotografiche nel corso di tali visite."
Infine: "3.0.4 Preliminarmente alla visita, il diretto interessato o - se si tratta di più persone il Capo-gruppo dei visitatori - dovrà sottoscrivere la prescritta dichiarazione liberatoria su carta legale (v. all. 1)."
Ricordiamo comunque che i mezzi ferroviari che circolano sulle linee italiane sono comunque delle proprietà private. Rispettiamo sempre il diritto di immagine e le indicazioni che riceviamo da chi di competenza, e con il reciproco rispetto non vi saranno mai problemi.
SCHEMA DA SEGUIRE PER RICHIEDERE UNA VISITA
Documenti Citati:
Regio Decreto 11 luglio 1941, n. 1161 (
Versione compressa)
Circolare FS 15 giugno 1990 (
Versione compressa - a cura di
Antonio Martino)